L’acquisto di diamanti da investimento da parte di un cliente che riveste il ruolo di ‘consumatore’, fa assumere alla Banca intermediatrice dell’affare il ruolo di consulente, al pari di altre operazioni di investimento, quali l’acquisto di titoli. Pertanto, l’istituto bancario ha l’onere di fornire al cliente una corretta informazione in ordine ad ogni aspetto dell’investimento proposto, anche qualora la vendita sia avvenuta per il tramite di soggetti terzi specializzati nella commercializzazione del bene. Ove ciò non accada, la banca è tenuta solidalmente con la società venditrice dei diamanti al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità contrattuale per omessa informazione e pratica commerciale scorretta, nei riguardi del consumatore.

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