Con una sentenza del 2006, passata in giudicato, il Giudice di Pace di Manduria, stabiliva che l’esercizio dell’atticità sportiva deve essere qualificato come causa di giustificazione non codificata. Ciò in quanto il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita’ a svolgere attivita’ sportiva puo’ consentire l’assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo all’integrita’ fisica. La ricorrenza della esimente in questione e’ pero’ circoscritta e condizionata al rispetto delle norme disciplinanti ciascuna attivita’ sportiva, richiedendosi altresi’ all’atleta di adeguare la propria condotta anche a norme generali di prudenza e diligenza. Il Giudice di Pace, con detta pronunzia, accoglieva quindi le istanze risarcitorie formulate dal danneggiato, con il patrocinio dell’Avv. Antonio Casto.